Controllo a distanza

Controllo a distanza

CONTROLLO A DISTANZA (art. 4 L. n. 300/1970) – art. 23 del D.LGS 151/2015 – art. 5, c. 2 del D.LGS 185/2016) L’installazione  di  impianti  audiovisivi  e  altri  strumenti  dai  quali  derivi  anche  la  possibilità  di  controllo   a   distanza   dell’attività   dei   lavoratori   è   ammessa   solo   se   giustificata   da   esigenze   organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

In  presenza  di  tali  giustificati  motivi  che  sono  alla  base  della  scelta  datoriale,  gli  impianti  e  gli  strumenti  possono  essere  installati  previo  accordo  collettivo  stipulato  con  la  rappresentanza  sindacale (RSA/RSU)

Qualora le rappresentanze sindacali non esistano in azienda o non sia stato raggiunto un accordo, i datori di lavoro prima di installare i sistemi di videosorveglianza sono tenuti ad inoltrare apposita richiesta   di   autorizzazione   alla   sede   territoriale   dell’INL   (Ispettorato   Nazionale   del   Lavoro) competente  per  territorio.  Nel caso di imprese con  unità  produttive  dislocate  negli  ambiti  di  competenza di più sedi territoriali, l’istanza andrà presentate alla sede centrale dell’INL.

L’installazione   degli   impianti   (anche   se   non   funzionanti)   senza   l’accordo   sindacale   o   senza   l’autorizzazione  rilasciata  dall’INL  comporta  la  sanzione  dell’ammenda  da  154  euro  a  1.549,00  o  arresto da 15 giorni a 1 anno (salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro interesse.

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